Art. 6.

      1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge o le relative sezioni staccate, compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge:

          a) procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri stabiliti;

          b) indicano gli impianti di illuminazione non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e chiedono l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché essi vengano modificati o sostituiti, o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, decorso inutilmente tale termine, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di notifica della constatata inadempienza;

 

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          c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale attuazione della presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi enti.

      2. Sono tutelati, oltre agli osservatori astronomici e astrofisici professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono lavori di ricerca scientifica o di divulgazione.
      3. L'elenco degli osservatori di cui al comma 2 è tenuto e aggiornato dalla SAIt, di intesa con l'Unione astrofili italiani (UAI).
      4. La SAIt indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'università e della ricerca, indicando le misure delle fasce di rispetto ritenute necessarie. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina la misura delle fasce di rispetto e provvede a inserire tali osservatori nell'elenco di cui al comma 3.